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Assemblea di condominio e partecipazione online: cosa dice la legge?

Partecipazione “telematica” all’assemblea: problemi e limiti della presenza online via webcam secondo la legge

L’innovazione tecnologica e la diffusione delle forme di telecomunicazione fa spesso sorgere, anche all’interno del condominio, la richiesta da parte di alcuni condomini di poter partecipare in modo “virtuale” alle assemblee di condominio.

Da un punto di vista tecnico tale partecipazione non è difficile e presuppone che il luogo dove si svolge la riunione sia dotato di connessione internet, di un computer, di una telecamera, di un microfono e di un software (ad esempio Skype).

I problemi che presenta l’assemblea condominiale con partecipazioni online sono di due tipi: pratico e legale.

Qualcuno, infatti, potrebbe obiettare che se già è difficile gestire un’assemblea di 20 persone in carne e ossa lo sarebbe molto di più coordinare un gruppo di persone in parte presenti ed in parte collegate in remoto. Ovviamente questo tipo di gestione dell’assemblea sarà possibile in condizioni che permettano uno svolgimento ordinato.

La possibilità da un punto di vista legale di tale modalità di partecipazione rappresenta un aspetto assai rilevante di questa problematica; non avendo rinvenuto alcuna pronuncia giurisprudenziale sul punto è necessario ragionare secondo i principi del diritto condominiale. La partecipazione all’assemblea viene regolamentata dall’art. 1136 c.c. il quale richiede, in seconda convocazione, l’intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’edificio ed un terzo dei partecipanti al condominio. La norma non precisa se tale “intervento” debba essere reale o possa essere “remoto o virtuale”.

Lo svolgimento dell’assemblea, per quanto non previsto dalla legge, può essere disciplinato dalle norme del regolamento: partendo da questo presupposto possiamo affermare che il regolamento di ogni condominio – modificabile con le maggioranze di cui all’art. 1136 comma 2 c.c. – potrebbe essere integrato con una clausola che preveda la partecipazione dei condomini mediante mezzi telematici.

Possiamo trovare conforto a questa tesi guardando alle norme relative alle società per azioni (norme che in vari casi hanno ispirato concetti applicati dalla giurisprudenza nell’ambito condominiale): l’articolo 2370 c.c. afferma che lo statuto può consentire l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Alcune ulteriori riflessioni:

* Il condomino “remoto” (collegato online) non potrà svolgere l’incarico di presidente o di segretario in quanto verrebbe meno

la possibilità di regolare il dibattito e la possibilità di firmare il verbale in originale;

* La modalità video è necessaria per identificare l’identità del condomino;

* Anche il delegato potrebbe partecipare in via telematica, ma il condomino delegante deve necessariamente far pervenire

delega scritta all’amministratore.

In conclusione riteniamo sia assolutamente possibile una partecipazione telematica all’assemblea secondo i criteri fin qui elencati in quanto tale modalità riconoscere a ciascun partecipante il diritto di manifestare la propria volontà non soltanto mediante l’espressione conclusiva del voto, ma anche mediante l’intervento nella discussione.

Se questo tipo di presenza alle assemblee dovesse prendere piede ci troveremmo di sicuro di fronte ad una piccola rivoluzione con effetti positivi sulla partecipazione. Per questo Amministratore Low Cost offre già questo servizio e, come sempre, senza costi aggiuntivi.

Il vostro attuale amministratore fa altrettanto?